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Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente Legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1876, n. 3125
1La L. 7 giugno 1876, n. 3125 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che i termini fissati negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette sono prorogati a tutto maggio 1877.
Testo in vigore dal 23 giugno 1876 al 30 maggio 1877
