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[1]Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente Legge cessera' la prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in denaro in seguito all'eseguita commutazione.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1876, n. 3125
1La L. 7 giugno 1876, n. 3125 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che i termini fissati negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette sono prorogati a tutto maggio 1877.
L. 30 maggio 1877, n. 3850
2La L. 30 maggio 1877, n. 3850 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 sono prorogati a tutto maggio 1878.
L. 23 maggio 1878, n. 4381
3La L. 23 maggio 1878, n. 4381 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che i termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1879.
L. 24 dicembre 1879, n. 5195
5La L. 24 dicembre 1879, n. 5195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini fissati negli articoli 1, 21 e 27 sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1881.
L. 25 dicembre 1881, n. 537
6La L. 25 dicembre 1881, n. 537, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini fissati negli articoli 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, num. 1389 (Serie 2ª), modificata con altra legge del 29 giugno 1879, num. 4946 (Serie 2ª), per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane, sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1883".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1881 al 26 dicembre 1883
