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Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si fara' uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti davanti ai Pretori.
Testo in vigore dal 11 giugno 1873 al 16 luglio 1879
