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Tutte le prestazioni di qualsiasi quantita' e natura, contemplate nelle Leggi del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, n. 407, e nel Decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle Provincie Napoletane e Siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente Legge commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1876, n. 3125
1La L. 7 giugno 1876, n. 3125 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che i termini fissati negli articoli 1, 21, 22 e 27 sono prorogati a tutto maggio 1877.
L. 30 maggio 1877, n. 3850
2La L. 30 maggio 1877, n. 3850 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini stabiliti negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette sono prorogati a tutto maggio 1878.
Testo in vigore dal 30 maggio 1877 al 8 giugno 1878
