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[1]Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

[2]1.° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

[3]2.° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

[4]3.° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

[5]4.° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea di tre generazioni almeno;

[6]5.° Dalle concessioni fatte per 99 o piu' anni.

[7]In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

[8]La disposizione contenuta nel numero 4 non sara' applicabile, quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva pero' sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1864 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-01-24;1636~art2 · fonte del testo

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