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[1]Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei Corpi morali sopraindicati, il fondo sara' libero ipso iure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i Corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

[2]Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sara' liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1864 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-01-24;1636~art14 · fonte del testo

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