Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1864 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un Corpo morale e ad un Privato, il possessore del fondo soggetto all'annualita' potra' liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al Corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge all'affrancazione dell'altra parte che spetta al Privato.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1864 al 22 dicembre 2008
