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I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si' redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra Amministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti, Comunita' ed altri Corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello Stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico al 5 p. % eguale all'ammontare dell'annua prestazione.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1864 al 22 dicembre 2008
