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[1]La Cassa dei Depositi e Prestiti e' autorizzata:
- a)a trasformare con ammortamento in 50 annualita' guarentite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria e all'interesse del 2,50 per cento, il residuo del prestito 6 novembre 1882 di lire 90,000, ridotto al 31 dicembre 1896 a lire 56,598,25 da essa concesso al Comune di Scansano;
- b)a concedere al Comune suddetto e alle stesse condizioni di garanzia, di ammortamento e di interesse, un nuovo prestito di L. 105,031,79 da servire per lire 65,031,79 alla dimissione di altrettanto debito verso la Cassa di risparmio e depositi di Firenze e per lire 40,000 a saldare la spesa dell'edifizio scolastico e di lavori edilizi.
[2]La differenza fra l'interesse a carico del Comune e quello normale dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti sara' ad essa corrisposta sul bilancio dello Stato.
[3]A tale effetto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1897-98 e' instituito un nuovo capitolo n. 112 bis «Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Scansano, con l'assegnazione di lire 3,032,88».
Testo in vigore dal 29 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
