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[1]Sulle merci specificate nell'annessa tabella, introdotte nello Stato per qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito, e' imposto un diritto di statistica nella misura rispettivamente stabilita dalla stessa tabella.
[2]Non si riscuote il detto diritto sulle stesse merci:
- a)introdotte nello Stato in quantita' non superiore a venti chilogrammi;
- b)nei casi nei quali sono ammesse in esenzione da dazio per effetto delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale o a titolo di agevolezza per il traffico di frontiera e delle zone neutre.
[3]Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione e' fissato a lire 0,10.
[4]Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme e le cautele per l'applicazione di tale diritto.
Testo in vigore dal 25 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
