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[1]((Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:
[2]I. della viabilita' ordinaria e dei fabbricati;
[3]II. delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
[4]III. delle opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie.
[5]Alle rispettive sezioni sono aggregati con voto deliberativo i direttori generali del Ministero dei Lavori pubblici, l'ispettore generale e gli ingegneri ispettori superiori delle strade ferrate. Essi intervengono anche con voto deliberativo alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratti di affari concernenti i servizi a cui sono addetti.
[6]Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. E sempre in facolta' del Ministro dei Lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale)).
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 12 settembre 1895
