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[1]Presso il Ministero dei Lavori Pubblici e' costituito, con gli ispettori del Genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
[2]Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, cinque ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.
[3]I consiglieri straordinari sono nominati per Reale decreto; durano in carica per due anni, e possono essere rinominati.
[4]Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennita' giornaliera, che sara' fissata dal regolamento.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
