Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((E' vietata la nomina di qualsivoglia impiegato straordinario alla dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici.
[2]E' solo permessa l'assunzione precaria degli assistenti giornalieri per la sorveglianza locale dei lavori, e degli aiuti provvisori di cui all'articolo 30.
[3]L'assunzione ed il licenziamento di questo personale di assistenti ed aiuti provvisori non potra' essere fatta che dagli ingegneri capi del Genio civile, ispettori capi del Regio Ispettorato delle strade ferrate o dai direttori tecnici delle costruzioni di conto dello Stato, sotto la propria responsabilita', previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nei rispettivi regolamenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 22 dicembre 2008
