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[1]((Gli impiegati straordinari che al giorno della promulgazione della presente legge si trovano al servizio del Ministero dei Lavori pubblici da piu' di un triennio, saranno ammessi agli esami di concorso per posti di ingegnere allievo, di aiutante allievo, di ufficiale d'ordine nel Corpo Reale del Genio civile; di ispettore allievo, di ufficiale d'ordine nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate; e di vicesegretario e computista nell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, purche' al giorno dell'avviso di concorso non abbiano superato i 45 anni di eta', e presentino tutti gli altri requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti.
[2]Nessuno potra' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso quando non abbia raggiunta l'idoneita')).
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 22 dicembre 2008
