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[1]Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:
- a)Gli attuali misuratori assistenti che non fossero promossi;
- b)Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel Genio civile;
- c)I misuratori volontari e gli assistenti di 2ª, 3ª e 4ª classe fuori organico ed in attivita' di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;
- d)I custodi idraulici di 1ª e 2ª classe non promossi aiutanti di 3ª; i custodi di 3ª classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.
[2]I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
