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[1]((L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo del Genio civile e' esercitata dal Ministero dei Lavori pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso.
[2]Sono costituiti per reale decreto uffici superiori compartimentali d'ispezione retti da un ispettore del Genio civile, ai quali potra' essere assegnato anche personale dell'Amministrazione centrale.
[3]Potranno pure essere ordinate ispezioni speciali)).
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 25 luglio 1906
