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[1]Saranno compresi fra gli aiutanti di 3ª classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:
- a)Gli attuali aiutanti di 3ª classe che non fossero promossi;
- b)Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3ª classe;
- c)I misuratori assistenti riconosciuti meritevoli di promozione;
- d)I custodi idraulici di 1ª e 2ª classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.
[2]I posti che risultassero tuttavia vacanti potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nel precedente articolo 48.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885
