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[1]Saranno compresi fra gli aiutanti di 2ª classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:
- a)Gli attuali aiutanti di 2ª classe che non fossero promossi;
- b)Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 2ª classe;
- c)Gli aiutanti di 3ª classe riconosciuti meritevoli di promozione;
- d)I misuratori assistenti, i custodi idraulici ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari od altri servizi tecnici, che abbiano il grado accademico o di architetto, o titolo equivalente.
[2]I posti che rimanessero vacanti potranno essere conferiti agli impiegati straordinari in servizio da oltre due anni, alle condizioni indicate nel precedente articolo 47.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 22 dicembre 2008
