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[1]Saranno compresi fra gli aiutanti di 1ª classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:
- a)Gli attuali aiutanti di 1ª classe;
- b)Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 1ª classe nel Genio civile;
- c)Gli aiutanti di 2ª classe riconosciuti meritevoli di promozione;
- d)Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.
[2]I posti che rimanessero vacanti potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i quali contino non meno di tre anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacita' e servizi.
[3]A parita' di condizioni avranno la preferenza quelli che possiedono il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
