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[1]Gli aiutanti del Genio civile al servizio delle opere pubbliche da piu' da cinque anni, i quali abbiano grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e ne siano giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di 3ª classe.
[2]Questa disposizione e' applicabile agli ingegneri straordinari con diploma di ingegnere o titolo equivalente, al servizio delle opere pubbliche da piu' di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode posti di caposezione effettivo, sottodirettore od altro, di grado superiore od assimilabile. Tale facolta' transitoria e' limitata alla meta' dei posti disponibili.
[3]Gli ingegneri straordinari al servizio dello Stato da piu' di tre anni, i quali hanno ottenuta, in un concorso d'esami d'ammissione, la idoneita' pel grado d'ingegnere allievo nel Genio civile, ma non furono ammessi per mancanza di posti disponibili, potranno essere nominati ingegneri allievi per un quarto dei posti disponibili.
[4]Quelli fra i dipendenti dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici da piu' di due anni, che hanno grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto Reale motivato essere ammessi nel corpo del Genio civile con grado e classe competente.
[5]Tale disposizione e' limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
