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[1]I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1ª classe.
[2]Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianita' rispettiva:
[3]Ingegneri capi di 2ª classe od ordinari di 1ª, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sottocommissario tecnico;
[4]Ingegneri ordinari di 2ª o di 3ª classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione;
[5]Ingegneri allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri allievi nel Genio civile.
[6]Il titolo equivalente, di cui al presente e ai successivi articoli, deve essere riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
