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Per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine e' necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, ne' si deve aver compiuto il 25° anno di eta', salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 luglio 1881, n. 341 (Serie 3ª); per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di eta' sara' aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 22 dicembre 2008
