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[1]Per la sorveglianza locale dei lavori e' addetto agli uffici del Genio civile un personale di assistenti, da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

[2]Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici aiuti provvisori per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potra' in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante, o di ingegnere allievo.

[3]Gli assistenti ed aiuti provvisori possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

[4]L'Amministrazione inoltre non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;874~art30 · fonte del testo

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