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[1]Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennita' da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, si' ordinari che speciali.
[2]Per gli ispettori membri del Consiglio superiore l'indennita' per spese d'ufficio e' fissata annualmente in lire 1000.
[3]Al presidente del Consiglio superiore e' invece corrisposta una annua indennita' di lire 2000, o quella di lire 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 22 dicembre 2008
