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[1]Gli ufficiali del Genio civile, incaricati di studi e rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbano fare visite pressoche' giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di 4 chilometri dalla loro residenza, godono delle seguenti indennita' mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'articolo 21:

[2]Ispettori................ L. 250 Ingegneri capi.............. » 150 Ingegneri ordinari ed allievi...... » 120 Aiutanti ed aiutanti allievi....... » 100 Ufficiali d'ordine............ » 40

Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;874~art23 · fonte del testo

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