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[1]Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che ne' lo Stato, ne' l'Istituto possa formare un biglietto completo.
[2]Con decreto Reale, promosso dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure determinate la quantita' dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.
[3]Per decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi.
[4]Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.
[5]La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilita' ne' verso il pubblico, ne' verso gli Istituti.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
