Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I biglietti degli Istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

[2]L'emissione di biglietti da 25 lire e' mantenuta finche' non siasi provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

[3]La quantita' dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potra' emettere sara' stabilita per decreto Reale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art7 · fonte del testo

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