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[1]I biglietti della Banca Romana che entro il 1898 non fossero presentati per il cambio, saranno prescritti e il loro ammontare sara' computato negli utili della liquidazione. 5
[2]La riserva metallica della Banca Romana, sara' valutata tenendo conto dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma il giorno in cui sara' pubblicata la presente legge.
[3]Non e' dovuta la tassa straordinaria di circolazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 4 della legge del 30 giugno 1891 (n. 314), sopra i biglietti emessi illegalmente dalla Banca Romana ed esistenti in circolazione dal 10 gennaio 1893 alla data della costituzione della Banca d'Italia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
