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Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'articolo 1° dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia, non accettasse le disposizioni della presente legge, potranno le altre Banche costituire la Banca d'Italia, purche' entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
