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[1]Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite, o atti che importino responsabilita' altrui, e' punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
[2]Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, e' punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
[3]Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'articolo 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, e' punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
