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[1]Con decreto Reale, sopra proposta dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, potra' essere sospesa o revocata la facolta' dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.
[2]Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso l'ente morale e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli statuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.
[3]L'azione contro gli amministratori puo' essere promossa da uno o da piu' azionisti, purche' posseggano almeno mille azioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
