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[1]La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione e' esercitata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto Reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
[2]Ogni biennio, a cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, sara' eseguita un'ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi.
[3]La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovra' essere approvata dal Governo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
