Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.
[2]Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita, e i ricuperi dovranno essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
