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[1]Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:
[2]1° Sconto a non piu' di quattro mesi:
[3]di cambiali munite di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
[4]di buoni del Tesoro;
[5]di note di pegno emesse da Societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;
[6]di cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
[7]2° Anticipazioni a non piu' di sei mesi:
[8]sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;
[9]sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
[10]sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;
[11]sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.
[12]Per i titoli del Debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di Borsa e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al disopra del valore nominale. Per i buoni del Tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892 (n. 111);
[13]sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali, quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;
[14]sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;
[15]sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
[16]sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358), e secondo l'art. 3 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696), per non piu' di meta' del valore dell'alcool e cognac depositati.
[17]Il Banco di Napoli potra' continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pieta';
[18]3° Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o piu' firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni pero', finche' dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del Ministro del Tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro.
[19]I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti ad un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di 3 anni.
[20]Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:
[21]per la Banca d'Italia.... L. 70,000,000 per il Banco di Napoli... » 21,000,000 per il Banco di Sicilia... » 4,000,000
[22]Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso pero' che la cifra di tali conti correnti superasse:
[23]per la Banca d'Italia.... L. 130,000,000 per il Banco di Napoli... » 40,000,000 per il Banco di Sicilia... » 12,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.
[24]La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non puo' in nessun caso superare la meta' della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo negli anni successivi.
[25]E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni gia' in corso al 1° luglio 1893.
[26]E' pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.
[27]Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
