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Con decreto del ministro delle finanze verra' ordinato, a misura delle occorrenze, il versamento in tesoreria, totale o parziale, dei depositi di cui all'articolo precedente, da portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio col procedimento indicato nell' articolo medesimo. Le somme provenienti da tali depositi dovranno essere esclusivamente in aumento della dotazione dell'azienda dei tratturi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
