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[1]Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi, a favore dell'azienda medesima, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10.

[2]Qualora il Ministero delle finanze, sentita la Commissione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno essere depositati alla Cassa depositi e prestiti e gli interessi relativi saranno considerati come proventi dell'azienda stessa, in conformita' del precedente articolo. La consistenza di tali depositi sara' inserita nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-12-20;746~art8 · fonte del testo

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