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[1]I prefetti delle Provincie in cui esistano i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno la potesta' di vigilare sull'integrita' e conservazione dei medesimi e di reprimere gli abusi che su di essi si commettessero, seguendo le norme e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e relativi regolamenti.

[2]I reclami contro i provvedimenti dei prefetti saranno indirizzati in sede amministrativa al Ministero delle finanze, e contro i decreti di questo Ministero gl'interessati possono rivolgere ricorso al Re, oppure reclamo in sede contenziosa al Consiglio di Stato, per giudicare anche nel merito.

[3]Compete al Ministero delle finanze, secondo le norme e procedure del regolamento esecutivo della presente legge, la vigilanza tecnica su tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi.

[4]A tal fine il personale di custodia e d'ispezione de tratturi, ora alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio passera' alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-12-20;746~art6 · fonte del testo

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