Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I tratturi e tratturelli che saranno conservati nella loro consistenza piu' o meno ristretta, continueranno ad essere in amministrazione dello Stato.
[2]Le strade rotabili che sul loro percorso saranno costruite coi fondi di entrata di cui all'art. 7, avranno la caratteristica legale di strade provinciali, comunali o vicinali, e saranno consegnate ai rispettivi enti o ai Consorzi da costituirsi, secondo i criteri e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti, perche' provvedano alla loro manutenzione.
[3]Tanto l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali e provinciali, quanto la costituzione dei Consorzi per le strade vicinali sono obbligatorie.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
