Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Eseguita tale reintegra, si procedera' all'assetto definitivo dei beni predetti, esclusi quelli indicati nell'art. 1°, sia col restringerne la larghezza, sia col sopprimerli in tutto od in parte, o trasformarli in strade osservando il seguente criterio di massima.
[2]Potranno restringersi, o sopprimersi i tratturi sussidiari, tratturelli, bracci e riposi che traversano territori completamente ridotti a cultura o che vi conducano, o dove non esista piu' la pastorizia nomade, o che attraversino il perimetro di paesi, a condizione che ne sia conservata una parte per ridurla in modo da servire come strada rotabile della larghezza non inferiore ai metri 5.50, 6.50 e 8 a seconda che si tratti di via vicinale, comunale o provinciale.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
