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[1]In base ai titoli probatori, carte descrittive ed altri elementi che si hanno negli archivi speciali di questo patrimonio ed in base alle traccie esistenti sui terreni, saranno eseguite, con le procedure da stabilirsi in uno speciale regolamento la generale revisione della consistenza e la conseguente reintegra dei tratturi descritti nell'articolo precedente, non che di quelli facenti parte della rete sussidiaria e dei tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere.
[2]E' autorizzata, durante tali operazioni, la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico, o non trasformabili in strade, salva la prelazione ai frontisti di cui alla lettera a) dell'art. 5, purche' gli abusivi occupatori ne paghino il prezzo di stima ed osservino le altre condizioni che saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 13.
[3]Saranno rispettate le concessioni fatte ai Consorzi antifilosserici ed alle Societa' riconosciute di tiro a segno.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
