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[1]Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono:
- a)deliberare circa la procedura della generale reintegra di cui all'art. 2;
- b)deliberare circa l'esercizio dei diritti di prelazione spettante ai frontisti ed ai Comuni, e circa le legittimazioni dei possessi abusivi;
- c)dar parere circa la costruzione delle strade otabili nella zona dei tratturi, e la classificazione delle dette strade e relativa inscrizione negli elenchi;
- d)dar parere circa il modo di distribuire i proventi derivanti dalle reintegre e dalle alienazioni dei terreni disponibili ai frontisti, comuni e privati, per le costruzioni di cui alla lettera c), col criterio che le somme ricavate dalla vendita delle zone stralciate da ogni singolo tratturo o tratturello, dovranno destinarsi alla costruzione della nuova via che dovra' sostituirlo;
- e)dar parere circa il riparto dei proventi predetti che risultino esuberanti all' impiego locale di cui alla lettera d) a beneficio delle strade, preferibilmente vicinali, da costruirsi sopra altri tratturi;
- f)far proposte in genere per la custodia e vigilanza dei tratturi, tratturelli e strade.
[2]Per le risoluzioni su tutte le controversie riferibili ai capi precedenti la Commissione potra' assumere, occorrendo, ed a richiesta degli interessati, le funzioni d'arbitrato, con le procedure e competenze dettate dagli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.
[3]In tali casi il presidente nominera' tra i componenti la Commissione un collegio arbitrale, composto di tre persone, due delle quali scelte fra i membri elettivi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
