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L'eventuale sopravanzo delle rendite degli Istituti di ricovero femminile, che sara' accertato dalla Giunta provinciale amministrativa, entro il mese di marzo di ciascun anno, come non necessario al regolare funzionamento di detti Istituti, sara' impiegato nella costituzione di una Cassa di previdenza a vantaggio delle ricoverate che per ragione di eta' saranno obbligate ad uscire dagli ospizi, o ad altri scopi affini all'indole degli Istituti raggruppati.
Testo in vigore dal 10 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
