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[1]Gli Istituti di beneficenza che si reggono principalmente per oblazioni private volontarie, o col concorso personale di importante associazione laicale non saranno soggetti al raggruppamento fino a che perdureranno in tali condizioni.
[2]Saranno parimenti esenti dal raggruppamento gli Istituti i cui fondatori viventi non prestino il loro consenso.
Testo in vigore dal 10 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
