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[1]Apposite norme regolamentari determineranno le varie modalita' da osservarsi perche' abbiano luogo i trasferimenti stabiliti dagli articoli precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° febbraio 1900.
[4]UMBERTO.
[5]Pelloux.
[6]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1900 al 10 giugno 1920
