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Quelli tra i militari della Regia marina stati incorporati nel Regio esercito, a senso del precedente articolo, che prima del termine del 12° anno del loro obbligo di servizio cessassero di far parto delle dette Societa', ferroviario ed Amministrazioni postale e telegrafica, potranno, a loro domanda, tornare nella Regia marina ed essere quindi nuovamente ascritti al Corpo Reale equipaggi.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1900 al 10 giugno 1920
