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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo:
[6]Articolo unico.
[7]L'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.
[8]La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli dovra' anticipare le somme necessarie e ne percepira', a carico del comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.
[9]Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intenderanno fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 26 marzo 1893.
[12]UMBERTO.
[13]Martini.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
