Art. 8 (Tariffa)
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[1]Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rivocate, escluso pero' il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.
[2]Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali ridotti al decimo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
