Art. 7 (Tariffa)
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[1]Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.
[2]Ma l'onorario non puo' essere minore di lire 2.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
