Art. 6 (Tariffa)
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[1]Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:
[2]Per i contratti di societa' e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione;
[3]Per gli atti di divisione, sulla meta' del valore della massa senza detrazione di debiti;
[4]Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;
[5]Per i contratti di locazione, ridotti alla meta';
[6]Per i contratti di deposito di somme, valori ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso e cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, ridotti al quarto;
[7]Per gli atti di quietanza, l'onorario non puo' essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non puo' essere minore di lire 5.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
