Sul notariato

Art. 37 (Tariffa)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, e' dovuta allo archivio la tassa di lire 20.

[2]Ove il notaro avesse gia' pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non e' dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Valsavaranche, addi' 25 luglio 1875.

[5]VITTORIO EMANUELE. Vigliani.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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